PLANit – Associazione dei Planetari Italiani APS

Lo statuto che descrive e definisce l’Associazione è stato registrato il 19 Maggio 2021 ed è depositato presso il Registro delle Associazioni di Lumezzane, in provincia di Brescia.

La trasformazione in APS (associazione di promozione sociale) iscritta come Ente del Terzo Settore è stata deliberata durante l’Assemblea dei Soci del 23 Aprile 2021.

STATUTO ASSOCIATIVO

 

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

  1. È trasformato, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato, PLANit – Associazione dei Planetari Italiani APS, che assume la forma giuridica di Associazione.
  2. In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l’Ente, di seguito detto “Associazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “APS” o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  3. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Lumezzane (BS).
    Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La sede può essere spostata in un altro Comune italiano con delibera dell’Assemblea.
  1. L’Associazione ha durata indeterminata.

ART. 2 – Finalità e attività

  1. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
  2. promuovere educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  3. promuovere organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  4. formazione universitaria e post-universitaria.
    Per lo svolgimento delle attività suddette, l’Associazione potrà:

  • aggiornare il censimento dei Planetari italiani e redigere il relativo elenco ufficiale;
  • organizzare annualmente il convegno nazionale dei Planetari italiani, nell’ambito del quale ha luogo anche l’Assemblea ordinaria dell’Associazione;
  • organizzare annualmente la Giornata dei Planetari;
  • redigere e divulgare pubblicazioni e circolari informative sulle attività dei Planetari;
  • redigere, pubblicare e realizzare – in proprio o attraverso la collaborazione con altri soggetti – materiali illustrativi e di comunicazione quali per esempio manuali, guide, libri, software, video per planetari, ecc.;
  • produrre, organizzare e gestire spettacoli, iniziative, esibizioni, dimostrazioni, esposizioni, mostre, convegni, conferenze, proiezioni, audizioni e ogni attività conforme ai fini associativi;
  • organizzare e attuare meeting, seminari, visite di studio, concorsi e premi, borse di studio, mostre, corsi di aggiornamento e formazione per operatori e insegnanti e iniziative analoghe;
  • organizzare, realizzare e gestire attività divulgative che siano nello spirito dell’Associazione, anche nell’ambito di programmi finanziati da enti pubblici o privati;
  • mantenere rapporti con le altre Associazioni del settore e con altri enti scientifici;
  • favorire le attività legate allo studio, alla ricerca alla divulgazione, alla didattica e alla comunicazione della cultura scientifica, in particolare nei campi dell’astronomia, dell’astrofisica e delle discipline a esse correlate;
  • promuovere e organizzare corsi di aggiornamento per gli insegnanti, per gli studenti di ogni ordine e grado e per il mondo delle professioni negli ambiti delle metodologie didattiche, della didattica laboratoriale, della innovazione didattica digitale e multimediale, della didattica per competenze trasversali. A tal fine, l’Associazione può avvalersi della importante risorsa costituita dalla rete dei Planetari che dispongono di laboratori didattici, di apparati digitali e multimediali, delle risorse materiali e professionali necessarie;
  • promuovere lo sviluppo e il coordinamento di una politica nazionale dei Planetari, stimolandone la diffusione sul territorio;
  • promuovere l’informazione sui Planetari esistenti;
  • creare e mantenere un network dei Planetari italiani favorendo lo scambio di informazioni e la collaborazione tra i Planetari nazionali, pubblici e privati, e favorendo ogni forma possibile di contatti con i Planetari e con le Associazioni di Planetari straniere;
  • favorire lo sviluppo di una specifica professionalità degli operatori di ogni tipo di Planetario;
  • raccogliere e curare in un apposito Archivio il materiale documentario relativo ai Planetari, alla loro storia, alle loro attività;
  • organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • ideare, organizzare, gestire e promuovere azioni finalizzate alla promozione e al rafforzamento delle comunità educanti, intese come comunità locali di attori che hanno, a diverso titolo, ruoli e responsabilità nell’educazione e nella cura dei minori;
  • ideare, organizzare, gestire e promuovere azioni finalizzate a contrastare la povertà
  1. Le attività dell’Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
  2. Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

  1. L’Associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 – Finanziamento, destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

  1. L’Associazione finanzia le proprie attività con:
  • quote degli associati;
  • elargizioni, contributi individuali e finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati;
  • donazioni;
  • proventi derivanti dalle attività di auto finanziamento.
  1. L’Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs.117/2017.
  2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

  1. L’Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
  2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D. Lgs. 117/2017 che si riconoscono nel presente Statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile. Sono Soci Onorari coloro che, indipendentemente dalla presentazione della domanda, sono iscritti a seguito di delibera del Consiglio Direttivo. Esso può iscrivere non più di due Soci Onorari in ragione di anno solare scegliendoli tra persone che abbiano acquisito particolari meriti nell’ambito degli scopi dell’Associazione. I Soci Onorari possono partecipare alle riunioni assembleari, ma non hanno diritto di voto e non possono candidarsi alle cariche sociali.
  3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
  4. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
  5. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
  6. Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per:
  • dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
  • mancato versamento della quota associativa;
  • morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
  • esclusione deliberata dall’Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto. 

ART. 6 – Diritti e obblighi degli associati

  1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
  2. Gli associati dell’Associazione hanno il diritto di:
  • partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote sociali;
  • godere del pieno elettorato attivo e passivo;
  • essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
  • recedere dall’appartenenza all’Associazione;
  • esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
  1. Gli associati dell’Associazione hanno il dovere di:
  • rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • rispettare le delibere degli organi sociali;
  • partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;
  • non arrecare danni morali o materiali all’Associazione.

ART. 7 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria

  1. L’Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
  2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
  3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
  4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente a cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
  5. L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
  6. L’Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 – Organi sociali

  1. Sono organi dell’Associazione:
  • Assemblea degli associati
  • Consiglio Direttivo
  • Presidente
  • Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs. 117/2017)
  • Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017)
  1. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
  2. Tutti gli organi sociali restano in carica con pieni poteri anche dopo la scadenza del loro mandato, finché non si sia costituito l’organo successore.

ART. 9 – Assemblea

  1. L’Assemblea è composta dagli associati ed è l’organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Presidente dell’Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
  2. Deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
  3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
  4. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
  5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
  6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
  7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l’Associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l’Associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
  8. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione.
  9. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
  10. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
  11. L’Assemblea straordinaria delibera e modifica lo Statuto dell’Associazione in prima convocazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione l’Assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
  12. L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
  13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
  14. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 10 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall’Assemblea tra un minimo di cinque e un massimo di quindici. Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l’articolo 2382 del Codice Civile. Gli amministratori attuano gli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
  2. Il Consiglio Direttivo governa l’Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
  3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
  4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
  6. L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all’elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
  7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
  • elegge, al suo interno, il Presidente e il Vice Presidente;
  • amministra l’Associazione;
  • predispone il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
  • realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  • decide su l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
  • è tenuto alla definizione delle quote associative annue;
  1. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 – Il Presidente

  1. Il Presidente dell’Associazione, che è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest’ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell’Organo.
  2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.
  3. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea (almeno una volta all’anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
  4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
  5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. 

ART. 12 – Organo di controllo

  1. L’Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’Assemblea assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
  2. L’organo di controllo:
  • vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
  • attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
  1. L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 – Organo di Revisione legale dei conti

  1. È nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 – Risorse

  1. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
  2. L’Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all’Associazione. 

ART. 15 – Bilancio d’esercizio

  1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
  3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l’approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
  4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 – Bilancio sociale

  1. Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’Associazione redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari. 

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

  1. L’Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

  1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell’Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. 

ART. 19 – Statuto

  1. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
  2. L’Assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

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