STATUTO
ASSOCIAZIONE DEI PLANETARI ITALIANI
Articolo 1 - Denominazione
1. È costituita un’associazione denominata PlanIt (Associazione dei Planetari Italiani) associazione di promozione sociale (PlanIt a.p.s.), di seguito “PlanIt”.
2. L’Associazione dei Planetari Italiani nasce come evoluzione dell’Associazione Amici dei Planetari.
Articolo 2 - Sede
1. L’associazione ha sede legale e amministrativa in Lumezzane (Brescia), via Bosca, 24.
2. La sede può essere spostata in altra località italiana con delibera dell’Assemblea.
Articolo 3 – Durata
1. L’Associazione ha durata indeterminata.
Articolo 4 – Fini e attività
1. L’associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto.
2. L’Associazione ha lo scopo di:
3. Per attuare i propri fini istituzionali l’Associazione:
4. L’Associazione, inoltre, ove ciò sia funzionale al perseguimento degli scopi sociali:
Articolo 5 - Finanziamento
1. L’Associazione finanzia le proprie attività con:
2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 6 – I Soci: categorie, quote associative e diritto di voto
1. Il numero dei soci è illimitato
2. Sono previste tre diverse categorie di soci:
3.
3.a) Soci ordinari
Possono chiedere di essere iscritti come soci ordinari i Planetari che figurano nell’elenco ufficiale tenuto e aggiornato dall’Associazione. Nella domanda di iscrizione deve essere indicato il soggetto che dovrà rappresentare il Planetario richiedente in sede di Assemblea e, in caso di elezione, in sede di Consiglio Direttivo. Al Consiglio Direttivo spetta la facoltà insindacabile di accettare tale soggetto quale rappresentante del Planetario richiedente, previa – ove occorra – verifica della correttezza della indicazione.
3.b) Soci individuali
Possono chiedere di essere iscritte come soci individuali tuttele persone fisiche interessate a perseguire i fini istituzionali.
3.c) Soci onorari
I Soci Onorari, per particolari meriti nei confronti dell’associazione, vengono proposti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall’Assemblea. Il loro numero non può essere in ogni caso superiore a un quinto dei soci. Essi sono esentati dal pagamento della quota sociale.
4. Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. La domanda – che in caso di istituzioni deve essere sottoscritta da persona munita di idonei poteri – deve contenere:
5. L’ammissione di nuovi soci ordinari e di nuovi soci individuali è deliberata dal Consiglio Direttivo, con decisione insindacabile.
6. I soci pagano le quote stabilite dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea.
7. Le quote associative o il contributo associativo non sono rivalutabili.
8. La qualifica di socio non è trasmissibile.
9. Hanno diritto al voto nelle assemblee tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
Articolo 7 – Perdita della qualità di socio.
1. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte.
2. Il socio può recedere dall’Associazione in qualunque momento mediante comunicazione scritta rivolta al Consiglio Direttivo che ha effetto dal momento in cui quest’ultimo ne viene a conoscenza.
3. L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo qualora il socio:
4. I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso della quota associativa.
Articolo 8 – Organi sociali
1. Sono organi dell’associazione:
Articolo 9 – L’Assemblea
1. L’Assemblea, regolarmente costituita, è l’organo sovrano e rappresenta l’universalità dei soci.
2. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano indistintamente tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
3. Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate dal Presidente.
4. La convocazione è inviata a tutti i soci con almeno 20 giorni di preavviso, con qualsiasi mezzo documentabile, mediante avviso contenente la data, l’ora e il luogo di convocazione nonché l’ordine del giorno.
5. L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei voti esprimibili, in seconda convocazione la costituzione dell’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
6. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro il 30 aprile.
7. L’Assemblea ordinaria:
8. L’Assemblea ordinaria elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo e il Presidente.
9. L’Assemblea straordinaria può essere convocata su iniziativa del Presidente, del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei soci.
10. La richiesta motivata di convocazione, recante la specificazione dell'ordine del giorno, è presentata per iscritto al Presidente, che provvede alla convocazione senza indugio.
11.Hanno diritto al voto nelle assemblee tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni socio ha diritto ad un voto.Ogni avente diritto al voto può rappresentare per delega scritta non più di 2 (due) altri soci aventi diritto al voto.
12. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti, ma è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti esprimibili per le modifiche allo Statuto e la maggioranza dei tre quarti dei voti esprimibili per deliberare lo scioglimento dell’Associazione.
13. Il voto è espresso per alzata di mano; qualora lo decidano il Presidente o il Consiglio Direttivo o un quinto dei voti presenti in Assemblea, sulle singole deliberazioni potrà deliberarsi con voto segreto.
14. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.
15. Le deliberazioni assunte dovranno essere riportate su un apposito libro dei verbali, aggiornato durante ogni assemblea da un Segretario nominato dal Presidente dell’Associazione.
Articolo 10 – Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo viene eletto ogni tre anni dall’Assemblea ordinaria.
2. Esso è composto da un numero dispari di Consiglieri non superiore a 7 (sette),compreso il Presidente.
3. I membri del Consiglio Direttivo possono essere scelti tra tutti i soci. Nel caso in cui sia scelto, come membro del Consiglio direttivo, un socio ordinario, nel Consiglio medesimo siederà il relativo rappresentante.
4. I Consiglieri non percepiscono alcun compenso per il loro incarico e sono revocabili in ogni momento dall’Assemblea.
5. Il Consiglio si riunisce in Direttivo su iniziativa del Presidente o di almeno due dei Consiglieri e su convocazione del Presidente.
6. La convocazione è fatta a ciascun Consigliere con almeno 7 giorni di preavviso, con qualsiasi mezzo documentabile, mediante avviso contenente la data, l’ora e il luogo di convocazione nonché l’ordine del giorno.
7. Il Consiglio Direttivo è altresì validamente costituito, a prescindere da qualsiasi formalità di convocazione, qualora siano radunati in un medesimo luogo tutti i suoi membri e tutti concordino nel tenere la riunione del Consiglio.
8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenzadella maggioranzadei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti: ogni membro dispone di un voto.
9. Le deliberazioni assunte dovranno essere riportate su un apposito libro dei verbali, steso a ogni Direttivo da un Segretario nominato dal Presidente.
Articolo 11 - Decisioni amministrative per iscritto
1. Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate mediante consultazione scritta e/o sulla base del consenso espresso per iscritto.
2. La procedura di consultazione scritta e/o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli procedurali, purché sia assicurato a ciascun membro del Consiglio Direttivo il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
3. Ai fini della consultazione scritta e/o del consenso espresso per iscritto possono essere validamente utilizzati il telefax o la posta elettronica; la sottoscrizione dei documenti può altresì avvenire in forma digitale.
4. Le decisioni sono validamente assunte quando sia documentabile la partecipazione al voto della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e quando la maggioranza dei partecipanti alla decisione – con atto documentabile – abbia espresso voto favorevole.
5. La decisione deve essere comunicata a tutti i Consiglieri e deve essere trascritta senza indugio, a cura del Presidente, sul libro dei verbali.
Articolo 12 – Compiti del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo cura il perseguimento dello scopo sociale, nonché l’attuazione e la gestione dell’attività approvata dall’Assemblea sulla base del programma annuale: a tale fine dispone di tutti i poteri che lo Statuto non riserva espressamente all’Assemblea.
2. In ogni caso il Consiglio Direttivo deve provvedere:
3. Il Consiglio Direttivo decide sull’ammissione e sulla revoca dei soci, nonché sull’accettazione dei rappresentanti dei soci ordinari.
Articolo 13 – Il Presidente
1. Il Presidente viene eletto ogni tre anni dall’Assemblea ordinaria.
2. Il Presidente può essere scelto tra tutti i soci.
3. Il Presidente non percepisce alcun compenso per il suo incarico ed è revocabile in ogni momento dall’Assemblea.
4. Il Presidente nomina e revoca trai membri del Consiglio Direttivo un Vice-Presidente che ne fa le veci in caso di sua assenza e impedimento.
5. Il Presidente è investito della legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
6. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
7. Il Presidente cura l’esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio.
Articolo 14 – Prorogatio
1. Tutti gli organi dell’Associazione restano in carica con pieni poteri anche dopo la scadenza del loro mandato, finché non si sia costituito l’organo successore.
Articolo 15 – Scioglimento dell’Associazione
1. Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato in Assemblea con la maggioranza di almeno i tre quarti dei voti esprimibili.
2. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 16 - Controversie
1. I soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con l’Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.
2. Tutte le controversie sono sottoposte al giudizio di un Giurì d’Onore costituito da tre componenti.
3. Chi intenda sollevare la controversia dovrà nominare un componente del Giurì d’Onore di propria fiducia e invitare la controparte a fare altrettanto entro 30 giorni. Il terzo componente del Giurì, che ne assume la presidenza, è indicato ogni anno dall’Assemblea ordinaria.
4. Al Giurì d’Onore, così nominato,che svolge funzioni di collegio arbitrale irrituale, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali.
5. Il Giurì d’Onore, così nominato, dovràemanare il lodo entro novanta giorni dalla sua costituzione.
6. La mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta, per il socio inadempiente, la sanzione dell’esclusione dall’Associazione.
Articolo 17 - Rinvio
1. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si applicano le norme vigenti.
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Giornata dei Planetari
14 marzo 2021
XXXVI° Meeting dei Planetari
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Giornata contro l'Inquinamento Luminoso
17 ottobre 2020 (XXVII edizione)
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